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TITOLO I
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
- ART. 1 -
E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "T.O.P. - Tecnologia Organizzazione Professione - S.r.l. Centro di formazione professionale dell’istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo".
- ART. 2 -
La Società ha sede in Osimo
La sede sociale ed eventuali sedi secondarie potranno essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo Amministrativo.
L'Organo Amministrativo potrà altresì istituire filiali, succursali, agenzie, unità locali comunque denominate.
Per l'istituzione di sede secondaria e il trasferimento in altro Comune della sede sociale sarà invece necessaria la decisione dei soci da assumersi con le modalità che disciplinano per legge ed in base al presente statuto le modifiche dell'atto costitutivo.
Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dalla comunicazione che i soci dovranno effettuare con lettera raccomandata, anche a mano, all'Organo Amministrativo.
- ART. 3 –
La società ha per oggetto:
- la progettazione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e cofinanziati da enti ed a pagamento, rivolta a soggetti occupati e non, finalizzati a valorizzare la capacità di interpretare e divulgare la cultura di impresa, a favorire l’acquisizione di un vantaggio competitivo stabile e difendibile, sviluppando specifiche competenze nelle varie aree di interesse (tecnologiche, linguistiche, informatiche, economiche, organizzative, libero professionali, eccetera);
- l’attività di produzione editoriale per conto proprio e per conto terzi, ivi inclusa la pubblicazione di rapporti periodici di informazione commerciale pubblicitaria e di pubbliche relazioni;
- l’attività di vendita di libri e pubblicazioni di vario genere.
La Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, purché in via strettamente strumentale al miglior conseguimento dell'oggetto sociale e mai rivolta al pubblico, anche al fine di investimento di capitali e di riserve, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei limiti di legge; potrà assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, in Società aventi finalità analoghe, complementari o affini alle proprie. Anche le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere di non prevalenza, non dirette al pubblico e sempre nel rispetto dei limiti di legge.
- ART. 4 -
La durata della Società viene fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo ulteriore proroga o anticipato scioglimento.
TITOLO II
Capitale sociale - Quote di partecipazione sociale - Finanziamenti
- ART. 5 -
Il capitale sociale e' di euro 20.000,00 (ventimila/00).
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.
Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.
- ART. 6 -
Possono essere oggetto di conferimento nella Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica nei modi e nei limiti e con l'osservanza delle norme di legge in materia.
Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ. l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito la decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 del Codice Civile.
- ART. 7 -
I soci non possono alienare la loro quota se prima non l'abbiano offerta in prelazione agli altri soci.
A tal fine il socio dovrà comunicare l'intenzione di vendere, il prezzo richiesto e le condizioni della vendita agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare al socio che intende alienare la loro intenzione entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso.
Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione in proporzione al valore nominale della quota posseduta. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri soci.
Il socio trasferente può cedere a terzi la parte di quota per la quale non e' stato esercitato il diritto di prelazione nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata con la quale e' stata manifestata l'intenzione di vendere e comunicate le relative condizioni; qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di cui sopra, la procedura deve essere ripetuta.
Le suddette disposizioni si applicano altresì ai casi di alienazione a titolo gratuito o verso corrispettivo non fungibile. In tali casi il prezzo sarà determinato di comune accordo tra il socio che intende alienare ed i soci che abbiano dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di dieci giorni a tal fine come sopra loro concesso.
In caso di mancato accordo il prezzo sarà determinato da un Arbitro, da nominarsi nei modi indicati nel successivo art. 28 il quale dovrà procedere con equo apprezzamento ai sensi dell'art.1349 I comma del Codice Civile tenendo conto nella determinazione del detto prezzo della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché del suo eventuale valore di mercato.
Le disposizioni di cui sopra valgono infine in quanto applicabili, anche alla vendita dei diritti di opzione spettanti ai soci in occasione dell'aumento del capitale sociale.
In caso di contitolarità della quota di partecipazione, dovrà essere nominato un rappresentante comune ai sensi delle vigenti norme di legge.
- ART. 8 -
Salvo il disposto dell'art.2467 del Codice Civile, i soci potranno effettuare finanziamenti anche infruttiferi con diritto alla restituzione purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.
TITOLO III
Amministrazione - Rappresentanza
- ART. 9 -
La nomina dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione è attribuito al socio "Istituto Campana per l’istruzione permanente" quale diritto particolare ai sensi dell'art.2468 comma 3 del Codice Civile.
La Società e' amministrata alternativamente, secondo quanto deciso in occasione della nomina dell'organo amministrativo:
a) da un Amministratore Unico al quale spetterà la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
b) da un Consiglio di Amministrazione composto tre o cinque membri; in questo caso la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente se nominato e agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri delegati.
- ART. 10 -
L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale relativamente all’amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla esclusiva competenza dei soci.
L'Organo Amministrativo può nominare procuratori generali e speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. A coloro che hanno la rappresentanza della Società in base a quanto previsto dal precedente articolo del presente Statuto spetterà altresì di dare esecuzione alle decisioni assunte, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Organo Amministrativo nella sua collegialità o dai soci.
- ART. 11 -
Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica a tempo indeterminato ovvero per il periodo di tempo stabilito dal socio "Istituto Campana per l’istruzione permanente" all'atto della nomina e sono rieleggibili.
Gli amministratori sono revocabili dai soci in ogni momento per giusta causa e senza obbligo di preavviso, salvo il diritto al risarcimento del danno che possa ritenersi ad essi spettante.
- ART. 12 -
In caso di cessazione o sostituzione degli amministratori si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2385 - 2386 Codice Civile.
- ART. 13-
Sono cause di ineleggibilità alla carica di amministratore quelle di cui all'art.2382 Codice Civile; chi sia stato nominato in violazione di tale norma decade dal suo ufficio.
- ART. 14 -
Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
I soci possono assegnare altresì un compenso agli amministratori, anche differenziato.
- ART. 15 -
Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di cui all'art.2390 Codice Civile.
- ART. 16 -
Quando la Società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi:
- nomina il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, se non vi abbia provveduto il socio "Istituto Campana per l’istruzione permanente" all'atto della nomina;
- nei limiti previsti dalla legge, può delegare ad uno o più dei propri componenti - ed in questo caso anche disgiuntamente - tutti o parte dei propri poteri.
- ART. 17 -
Le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese nell'osservanza del metodo collegiale secondo le disposizioni che seguono.
Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, quando il consiglio sia composto di almeno cinque membri, ovvero da uno degli amministratori, nei casi in cui il consiglio sia composto di tre membri.
Il consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o rifiuto, dal vice Presidente, con avviso da spedirsi almeno otto giorni liberi o, in caso di urgenza, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza degli amministratori.
L'avviso di convocazione può essere spedito con lettera raccomandata, ovvero mediante fax, o con qualunque altro mezzo che sia comunque idoneo ad assicurare la prova della ricezione e la tempestività della comunicazione.
In difetto di tali formalità il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori.
Per la validità delle decisioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere nel libro delle decisioni degli amministratori e da firmare da parte del Presidente e del Segretario.
TITOLO IV
Decisioni dei soci
- ART. 18 -
I soci decidono sulle materie inderogabilmente riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. E’ di competenza dei soci delineare gli indirizzi strategici a cui l’organo amministrativo dovrà attenersi.
- ART. 19 -
Tutte le decisioni di competenza dei soci, tranne quelle che per disposizioni inderogabili di legge debbano essere assunte in assemblea, sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso uno degli amministratori o l'amministratore unico comunica a tutti i soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore a otto giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa espresso per iscritto su supporto cartaceo con firma autografa o su supporto informatico con firma digitale.
Le decisioni come sopra prese dovranno senza indugio essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione e' conservata dalla Società ai sensi dell'art. 2478 n.2 Codice Civile.
Tuttavia quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate in assemblea.
- ART. 20 -
La convocazione dell'assemblea spetta a ciascun Amministratore.
L'assemblea e' convocata con avviso spedito a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione all'indirizzo comunicato dai soci all'Organo Amministrativo con le modalità fissate dal precedente articolo due.
Detto avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
L'avviso può essere spedito a mezzo di lettera raccomandata anche a mano, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo; fermo restando che, in ogni caso, il mezzo prescelto deve essere idoneo ad assicurare la prova della ricezione e la tempestività della comunicazione.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.
In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
- ART. 21 -
L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando a giudizio dell'Organo Amministrativo lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
- ART. 22 -
L'assemblea e' regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega conferita per iscritto a norma delle vigenti norme di legge.
L'assemblea e' sempre presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento dei soggetti di cui sopra dalla persona designata a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Per redigere il verbale l'assemblea nomina un Segretario, che può essere anche non socio; l'assistenza del Segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un Notaio.
TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
- ART. 23 -
Il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, sarà istituito ove ne sussista l'obbligo per legge ovvero quando i soci ne ravvisino l'opportunità.
In ogni caso al Collegio Sindacale si applicheranno le disposizioni in tema di Società a responsabilità limitata.
Lo stesso organo eserciterà il controllo contabile.
- ART. 24 -
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
- ART. 25 -
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- ART. 26 -
Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati:
- per il cinque per cento, al fondo di riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- per il dieci per cento, al socio "Istituto Campana per l’istruzione permanente" per un periodo non superiore a cinque anni dalla data della costituzione della società ai sensi del combinato disposto degli articoli 2463 ultimo comma e 2341 del Codice Civile;
- il rimanente, ai soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione sociale, salvo diversa disposizione dell'assemblea.
TITOLO VI
RECESSO
- ART. 27 -
Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.
Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio che intende recedere del fatto che legittima il recesso se diverso da una deliberazione. La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerente al procedimento, l'ammontare della sua quota di partecipazione sociale.
I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione sociale in conformità alle disposizioni di legge in materia.
TITOLO VII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA - SCIOGLIMENTO - RINVIO ALLA LEGGE
- ART. 28 -
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori, e sindaci, ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.
Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (artt. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.-
- ART. 29 -
Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- ART. 30 -
Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:
Ing PASQUALE ROMAGNOLI

COMPONENTI

Ing. ANDREA GATTO
Ing. FRANCESCO MARCHESI
Dr.ssa LETIZIA URBANI
Prof.ssa DANIELA BAFFETTI

 


T.O.P. S.r.l. - P.zza Dante, 4 - 60027  OSIMO  (AN) - C.F. /P.I. 02432240428 - REA: AN - 186865 - Tel 071 714822 - Fax 0717235392